Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34406 - pubb. 06/03/2026
Concordato preventivo in continuità indiretta, manifesta inidoneità del piano e atti in frode ai creditori
Tribunale Pisa, 22 Dicembre 2025. Pres. Polidori. Est. Zinna.
Accertamento tributario – Responsabilità solidale – Incidenza sulla fattibilità
Atti in frode ai creditori – Asimmetria informativa – Rilevanza ex art. 106 CCI
Procedura competitiva ex art. 91 CCI – Assenza di effettiva contendibilità – Frustrazione della massimizzazione del realizzo
L’accertamento della dissimulazione di una cessione d’azienda con conseguente responsabilità solidale per debiti tributari di rilevante entità integra elemento idoneo a determinare la manifesta inidoneità del piano concordatario, ove i soggetti coinvolti non dispongano della capacità economico-finanziaria di farvi fronte.
Costituiscono atti in frode ai creditori, ai sensi dell’art. 106 CCI, le operazioni distrattive e le condotte idonee a determinare un deficit informativo nei confronti del ceto creditorio, compromettendo la possibilità di esprimere un consenso informato sulla proposta concordataria, anche in assenza di una dolosa preordinazione.
La preventiva sottrazione di asset strategici e la struttura dei rapporti contrattuali che impediscano il trasferimento unitario dell’azienda rendono la procedura competitiva ex art. 91 CCI priva di reale contendibilità, frustrando la finalità di massimizzazione della soddisfazione dei creditori.
[La società aveva presentato domanda con riserva ex art. 44 CCI, poi integrata con proposta e piano fondati sull’affitto quinquennale e successiva cessione dell’azienda alle società già affittuarie. Nel corso della procedura il Commissario giudiziale ha evidenziato plurime criticità: compensazioni dei canoni di affitto con crediti di lavoro, operazioni infragruppo tra soggetti riconducibili al medesimo nucleo familiare, mancata valorizzazione di crediti attivi, cessione di partecipazioni consortili al valore nominale, pagamenti di polizze assicurative in favore degli ex soci, mancata previsione di azioni di responsabilità verso gli amministratori e condizionamento all’omologa degli impegni restitutori. Successivamente, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accertato la dissimulazione di una cessione d’azienda in frode ai crediti tributari, ravvisando una responsabilità solidale per debiti fiscali di rilevante importo. Il Tribunale ritiene che tale accertamento, pur oggetto di sospensione in sede tributaria, determini allo stato una manifesta inidoneità del piano a conseguire le finalità proprie del concordato, non essendo sostenibile la continuità aziendale né garantita la soddisfazione dei creditori alla luce dell’entità dei debiti accertati e della incapacità finanziaria dei soggetti coinvolti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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