Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34473 - pubb. 18/03/2026
La nomina del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva non determina la perdita della capacità processuale dell'esecutato
Cassazione civile, sez. III, 02 Agosto 2025, n. 22322. Pres. Frasca. Est. Rossi.
ESECUZIONE FORZATA – CUSTODIA – Nomina del custode – Perdita di capacità processuale dell’esecutato – Costituzione di un distinto soggetto giuridico – Esclusione – Fondamento – Fattispecie
La nomina del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva non determina la perdita della capacità processuale dell'esecutato né implica la costituzione di un distinto soggetto giuridico, posto che il custode è semplicemente titolare di un ufficio di diritto pubblico, destinato a sostituirsi al debitore esecutato nella gestione e amministrazione del compendio pignorato, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la proposizione, in un giudizio instaurato dal custode, di una domanda riconvenzionale rendesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società esecutata, essendo questa già parte del giudizio per gli uffici del custode suddetto). (massima ufficiale)
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