Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34543 - pubb. 02/04/2026

Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e uso distorto dell’istituto per la sola falcidia del debito erariale

Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2026, n. 4365. Pres. Ferro. Est. D'Orazio.


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale – Cram down fiscale – Deviazione dalla causa tipica dell’istituto – Inammissibilità del ricorso per cassazione


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale – Mancanza di effettiva ristrutturazione – Falcidia del solo debito erariale – Uso distorto dell’istituto – Accertamento dell’intento del debitore – Natura della valutazione



È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri come violazione di legge la decisione di merito che abbia ritenuto l’accordo di ristrutturazione dei debiti utilizzato in modo distorto al solo fine di azzerare il debito fiscale, in assenza di un effettivo piano di ristrutturazione dell’indebitamento concorsuale, trattandosi di valutazione in fatto riservata al giudice di merito.


Sussiste una deviazione dalla causa tipica dell’accordo di ristrutturazione quando l’operazione non realizza una ristrutturazione complessiva dei debiti concorsuali ma si risolve in una mera definizione falcidiata del debito fiscale, configurandosi così una transazione fiscale forzosa piuttosto che un autentico accordo di ristrutturazione.


L’accertamento dell’intento del debitore di utilizzare l’istituto concorsuale per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo ha predisposto integra una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.


[Nel caso di specie, La Corte d’appello di Milano aveva accolto il reclamo, annullando il provvedimento di omologazione. Pur ritenendo rituale la richiesta di omologazione, la Corte territoriale osservava infatti che l’imposizione della volontà del debitore al creditore erario non era sorretta da un effettivo rispetto del principio di concorsualità sostanziale. In particolare, l’accordo concluso con gli altri creditori aveva carattere meramente simbolico, con la conseguenza che l’operazione non integrava una reale ristrutturazione dei debiti concorsuali, ma si risolveva sostanzialmente in una falcidia del solo debito fiscale. L’effetto dell’omologa avrebbe infatti determinato unicamente l’eliminazione del credito erariale, senza alcuna prospettiva di ristrutturazione complessiva dell’indebitamento né di continuità aziendale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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