Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34553 - pubb. 03/04/2026
Ammissibile la ristrutturazione ex art. 67 CCII con residua debitoria d’impresa
Tribunale Pordenone, 16 Marzo 2026. Est. Piccin.
Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII - Accesso alla procedura - Debiti c.d. promiscui - Ammissibilità
La qualifica di consumatore non esclude la possibilità di proporre una domanda ex art. 67 CCII per chi abbia svolto attività imprenditoriale o professionale, purché al momento della domanda non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio di tali attività e confluite nell’insolvenza. Tuttavia, la disciplina attuale, eliminando l’avverbio "esclusivamente", consente l’accesso anche a chi abbia un indebitamento misto, purché i debiti di natura personale o familiare siano prevalenti rispetto a quelli di natura imprenditoriale o professionale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie in cui il debitore risultava aver maturato debiti di natura erariale e derivanti da illecito penale e amministrativo, nonché per violazione di norme del Codice della Strada].
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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