Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34555 - pubb. 03/04/2026
Liquidazione del compenso di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia promosso un procedimento per l’adozione di un ordine di protezione
Tribunale Verona, 12 Settembre 2025. Est. Vaccari.
Possibilità di liquidare il compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il provvedimento che conferma dell’ordine di protezione adottato inaudita altera parte – Esclusione – Possibilità di provvedere alla liquidazione alla scadenza del termine di durata dell’ordine di protezione e in mancanza di richiesta di proroga – Sussiste
Il Giudice può provvedere alla liquidazione delle spese processuali, con la formula di cui all’art. 133 TUSG, e alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio erariale, alla scadenza del termine di durata dell’ordine di protezione e in difetto di una istanza di proroga di esso a ciò non ostando la circostanza che il procedimento non sia stato definito con un provvedimento giurisdizionale ma per effetto della mancata richiesta di proroga dell’ordine di protezione atteso che la regolamentazione delle spese processuali deve necessariamente avvenire all’esito del giudizio;
Deve, al contempo, escludersi che il giudice possa provvedere a tale liquidazione con l’ordinanza di conferma dell’ordine di protezione perché tale provvedimento non determina la conclusione del giudizio essendo possibili una o più proroghe successive dell’ordine di protezione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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