Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34574 - pubb. 08/04/2026
Che relazione c’è tra l’azione di rendiconto ordinaria e le contestazioni del conto di gestione del curatore (e del commissario liquidatore nelle amministrazioni straordinarie in fase liquidatoria)?
Cassazione civile, sez. I, 21 Marzo 2026, n. 6819. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.
Rendiconto – Azione ordinaria – Funzione – Rendiconto concorsuale – Natura – Obbligo legale
Rendiconto – Azione ordinaria e procedimento concorsuale – Autonomia – Rendiconto – Effetti preclusivi – Approvazione del conto
Rendiconto concorsuale – Contestazione – Legittimazione – Oggetto del giudizio – Controllo amministrativo e controllo giurisdizionale
L’azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c. ha funzione di accertare il diritto al rendiconto e di ottenere la condanna alla resa del conto nell’ambito di un rapporto sostanziale, potendo concludersi con una decisione avente efficacia di giudicato.
Nelle procedure concorsuali il deposito del conto di gestione costituisce un obbligo legale del gestore, che prescinde da una domanda di parte e si inserisce in una disciplina speciale e autosufficiente.
Il giudizio di rendiconto ordinario e il procedimento di contestazione del conto di gestione in sede concorsuale sono autonomi, non sussiste tra essi continuità o rapporto di prosecuzione e la proposizione del primo non preclude il secondo.
Solo l’approvazione del conto nel giudizio ordinario è idonea a precludere successive contestazioni, mentre la mera proposizione dell’azione o la sua estinzione non producono effetti preclusivi.
Gli interessati, tra cui la curatela del fallimento subentrata a seguito di conversione della procedura, sono legittimati a proporre contestazioni al conto di gestione depositato, anche se abbiano previamente promosso un’azione di rendiconto ordinaria.
Il procedimento di contestazione del conto di gestione è volto a verificare la correttezza dell’operato del gestore rispetto ai precetti legali e ai canoni di diligenza, potendo estendersi anche all’accertamento della sua responsabilità.
L’autorizzazione o il controllo preventivo dell’autorità amministrativa di vigilanza sul rendiconto non esclude la possibilità di successivo controllo giurisdizionale mediante contestazione davanti al tribunale concorsuale.
[La vicenda trae origine dall’iniziativa della curatela fallimentare che, a fronte dell’inerzia dei commissari liquidatori, aveva dapprima promosso un giudizio ordinario di rendiconto per ottenere il deposito del conto e, successivamente, una volta intervenuto il deposito del conto in sede concorsuale, aveva proposto contestazione ai sensi della disciplina speciale. I commissari liquidatori sostenevano che la precedente azione ordinaria avesse esaurito il potere della curatela di contestare il rendiconto, ritenendo sussistente una continuità tra i due procedimenti e una preclusione alla successiva contestazione in sede concorsuale. La Corte rigetta tale impostazione, affermando che i due procedimenti sono autonomi, non sussiste alcun rapporto di continenza o prosecuzione tra di essi e la proposizione dell’azione ordinaria non preclude la successiva contestazione del conto nella sede concorsuale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



