Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34578 - pubb. 09/04/2026
Revocatoria delle rimesse bancarie e ripartizione dell’onere della prova tra curatore e banca
Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2026, n. 5848. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Natura solutoria e ripristinatoria – Ripartizione dell’onere della prova
Con questa interessante decisione, la Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ribadito che le rimesse su conto corrente assumono natura solutoria solo quando costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili, ossia quando intervengono su un conto scoperto o oltre i limiti dell’affidamento.
La Corte ha quindi preso posizione rispetto all’orientamento più recente che tendeva a superare tale distinzione e a ritenere che la revocabilità delle rimesse dipendesse esclusivamente dalla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria.
Secondo la Corte tale impostazione non è condivisibile, in quanto la disciplina dell’art. 67, comma 3, lett. b), l.f. non introduce una autonoma fattispecie di revocatoria, ma prevede una ipotesi di esenzione dalla revocabilità dei pagamenti. Ne consegue che la revocabilità delle rimesse deve essere ricondotta al combinato disposto dei primi due commi dell’art. 67, con la conseguenza che sono revocabili solo le rimesse che costituiscono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria rappresenta invece un fatto impeditivo della revocatoria, che deve essere allegato e provato dalla banca convenuta.
La Corte ha inoltre evidenziato che una diversa soluzione determinerebbe una contraddizione sistematica, poiché il curatore non è tenuto a indicare analiticamente le singole rimesse solutorie, ma può limitarsi a indicare i conti correnti, il periodo e l’importo complessivo delle rimesse.
Questo il principio di diritto enunciato:
"In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Riduzione consistente e durevole
- ∙ Saldo infragiornaliero e onere della prova
- ∙ Indicazione delle singole rimesse revocabili
- ∙ Natura solutoria delle rimesse
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