Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34592 - pubb. 11/04/2026

Il giudicato formatosi su una sentenza di revocatoria ordinaria non può essere esteso, in via interpretativa, a formalità di trascrizione diverse da quelle espressamente considerate nella decisione

Cassazione civile, sez. II, 23 Gennaio 2026, n. 1558. Pres. Mocci. Est. Cortesi.


Domanda di revoca di atto di donazione - Sentenza di accoglimento che fa riferimento agli immobili indicati nella trascrizione dell’atto - Estensione degli effetti alla trascrizione della successiva rettifica che riporta dati catastali diversi - Esclusione



Come questa decisione, la Corte ha affermato che in materia di trascrizione vige un particolare formalismo, in vista della funzione propria dell’istituto, che consiste nella certezza dei rapporti giuridici ai fini della loro apponibilità ai terzi.


Pertanto, per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo.


Ne deriva che laddove sia stata pronunciata la revoca di un atto soggetto a trascrizione con sentenza riferita alla trascrizione dell’atto revocato, non è consentito estendere gli effetti della decisione alla successiva trascrizione dell’atto di rettifica di quella donazione.


Una tale diversità, infatti, costituisce riverbero dell’esistenza di diversi atti negoziali presupposti.


(Nel caso oggetto di decisione la nota di trascrizione in rettifica conteneva l’indicazione di dati catastali non menzionati nella sentenza. La sentenza, infatti, riportava solo i beni indicati nella nota di trascrizione dell’atto di donazione e, perciò, individuava beni donati diversi da quelli risultanti dalla trascrizione in rettifica, trascrizione effettuata in forza di un atto diverso (in rettifica) da quello di donazione. Per tale motivo la richiesta di annotazione della sentenza a margine della trascrizione in rettifica era stata rifiutata; per ottenere l’annotazione rifiutata era stato instaurato un giudizio nelle forme di cui all’art. 702-bis c.p.c., giudizio che l’ordinanza ha concluso con la conferma della non estensibilità, in via meramente interpretativa, del giudicato formatosi in relazione alla domanda di revoca della prima donazione al successivo atto in rettifica.) (Bruno Rosario Briante) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura del Dott. Bruno Rosario Briante


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