Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34604 - pubb. 15/04/2026

Riduzione della clausola penale avvalendosi di un consulente

Cassazione civile, sez. II, 18 Febbraio 2026, n. 3694. Pres. Orilia. Est. Grasso.


Oggetto della clausola penale - Prestazione - Limitazione ad una somma di denaro - Esclusione - Potere di riduzione del giudice ad equità - Penale con prestazione che consiste in un fare infungibile - Oggetto del sindacato del giudice - Contenuto - Fattispecie



In tema di clausola penale, la prestazione di cui all'art. 1382, comma 1, c.c. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento ed alle ripercussioni dell'inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. (Nella fattispecie, il principio è stato affermato con riferimento ad una cessione da parte del proprietario di un terreno, in favore di un costruttore, del diritto di superficie e del preliminare di vendita del suddetto suolo, in cui il promittente alienante avrebbe dovuto ricevere in permuta due appartamenti e due cantine, facenti parte del costruendo edificio, con la previsione di una penale in cui la "prestazione" era rappresentata dal diritto di ritenere in proprietà l'opera edificata dalla parte inadempiente). (massima ufficiale)




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