Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34607 - pubb. 15/04/2026
Il contratto di affitto di azienda è idoneo a integrare il requisito oggettivo del gruppo quando sia funzionale a una fusione per incorporazione tra le società coinvolte
Tribunale Ivrea, 07 Gennaio 2026. Pres., est. Mussa.
Procedimento unitario – Gruppo di imprese – Competenza territoriale – Documentazione – Progetti di bilancio
Gruppo di imprese – Requisito soggettivo
Affitto di azienda – Fusione per incorporazione – Collegamento funzionale – Requisito oggettivo del gruppo
La competenza del tribunale ai sensi dell’art. 286 CCII sussiste quando le società appartenenti al gruppo hanno il centro degli interessi principali nella medesima circoscrizione e la capogruppo ha sede legale ed effettiva nel medesimo territorio.
Ai fini della concessione del termine ex art. 44 CCII è sufficiente la produzione dei progetti di bilancio accompagnati da situazioni economico-patrimoniali aggiornate, ove idonei a rappresentare la situazione dell’impresa.
Il requisito soggettivo del gruppo sussiste in presenza di partecipazioni rilevanti, identità degli organi amministrativi e di controllo e coincidenza della sede legale, integrato dalla presenza di operazioni infragruppo funzionali a un progetto unitario di risanamento.
Il contratto di affitto di azienda è idoneo a integrare il requisito oggettivo del gruppo quando sia funzionale a una fusione per incorporazione tra le società coinvolte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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