Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34609 - pubb. 16/04/2026
Natura solutoria delle rimesse in conto corrente, riduzione consistente e durevole e onere della prova
Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2026, n. 5847. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Natura solutoria – Art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. – Natura – Riduzione dell’esposizione – Fatto impeditivo
Revocatoria fallimentare – Onere della prova – Ripartizione – Indicazione delle singole rimesse
Le rimesse su conto corrente bancario sono revocabili solo quando costituiscono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, ossia quando presentano natura solutoria, non essendo revocabili le rimesse meramente ripristinatorie.
La disposizione dell’art. 67, comma 3, lett. b), legge fallimentare non introduce una autonoma fattispecie di revocatoria, ma disciplina una ipotesi di esenzione dalla revocabilità dei pagamenti.
La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria costituisce fatto impeditivo della revocabilità delle rimesse solutorie e deve essere allegata e provata dalla banca convenuta.
In tema di revocatoria delle rimesse bancarie, grava sul curatore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, mentre grava sulla banca convenuta l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi dell’azione.
Il curatore non è tenuto a individuare analiticamente le singole rimesse revocabili, essendo sufficiente l’indicazione del conto corrente, del periodo e dell’importo complessivo delle rimesse.
Questo il principio di diritto enunciato:
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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