Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35023 - pubb. 30/07/2026

La Commissione CCIAA di Bologna interviene sulla terzietà dell’esperto

Commissione della Regione Emilia-Romagna Bologna, 03 Giugno 2026. ..


Composizione Negoziata – Nomina dell’Esperto – Precedente nomina dello stesso professionista per la società controllante – Requisiti di imparzialità e terzietà – Sussistenza



Nella composizione negoziata, la sussistenza dei requisiti di indipendenza e l'eventuale ricorrenza di cause di incompatibilità in capo all'esperto nominato deve necessariamente muovere da un'esegesi rigorosa e restrittiva delle norme di riferimento, atteso il carattere eccezionale delle limitazioni che tali disposizioni pongono alla stabilità degli incarichi professionali e alla continuità delle procedure di risanamento.
Il requisito dell'indipendenza, pur costituendo il pilastro su cui poggia l'intera architettura della composizione negoziata - strutturata dal legislatore come libertà da uno stato di soggezione, anche economica, o da condizioni di subordinazione - non può essere invocato sulla base di meri sospetti o percezioni soggettive di parzialità che non trovino un preciso e oggettivo riscontro nelle fattispecie tipiche previste dall'ordinamento.
In tal senso, l’aver svolto l'incarico di esperto indipendente per una società controllante non configura un rapporto di consulenza o assistenza professionale di parte, ma l'esercizio di una funzione con doveri di imparzialità che non intacca la terzietà nei confronti della società controllata, ma costituisce anzi una circostanza che attesta la profonda conoscenza della crisi nel suo complesso organico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme che disciplinano l'indipendenza del professionista (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, - n. 20059 in relazione al combinato disposto degli artt. 67, comma 3, lett. d, L.F. e 2399 c.c., oggi trasfusi nel sistema del Codice della Crisi) operano attraverso l'enucleazione di ipotesi che sono ex lege sintomatiche di un'insussistenza di terzietà, quali l'aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo nel quinquennio antecedente o l'essere legati da rapporti di consulenza continuativa.
Trattandosi di presunzioni legali che precludono qualsivoglia valutazione discrezionale, esse assumono una valenza eccezionale e non possono essere oggetto di applicazione analogica a situazioni che non integrano i presupposti fattuali e temporali definiti dal legislatore.
In modo ancor più decisivo, la compatibilità del medesimo esperto per diverse società appartenenti allo stesso gruppo trova una esplicita e diretta legittimazione nel sistema delineato dall’art. 25 CCII, che consente - e anzi promuove - che un solo professionista gestisca contemporaneamente le trattative di più società collegate: se il legislatore avesse temuto che la valutazione di finanziamenti infragruppo o di garanzie incrociate potesse minare l'indipendenza dell'esperto unico, non avrebbe previsto la composizione negoziata unitaria di gruppo. Al contrario, la legge prevede che, anche qualora vengano presentate istanze separate da diverse imprese del gruppo, gli esperti nominati possano proporre che la composizione prosegua con un unico esperto designato di comune accordo (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


[Fattispecie in cui un creditore contestava la nomina dell’Esperto nella persona del professionista che aveva precedentemente ricoperto il ruolo di esperto nella composizione negoziata della società controllante, detentrice dell’intero capitale sociale della società ammessa alla Composizione Negoziata, e amministrata dal medesimo soggetto. Secondo la tesi del creditore, il fatto che l’Esperto avesse già rassegnato il parere ex art. 25-sexies CCII nel concordato semplificato della controllante avrebbe determinato una situazione di potenziale conflitto di interessi, rendendo l'indipendenza del medesimo Esperto non percepibile all'esterno, specialmente in relazione alla necessità di valutare i rapporti infragruppo o eventuali azioni di responsabilità].



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


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