Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35161 - pubb. 22/09/2026

Il Tribunale di Verona in tema di ammissibilità delle misure cautelari nella CNC

Tribunale Verona, 12 Agosto 2026. Est. Lanni.


Composizione Negoziata – Misure cautelari specifiche – Conferma – Sospensione degli obblighi di pagamento dei contratti bancari di finanziamento – Inammissibilità


Composizione Negoziata – Misure cautelari specifiche – Conferma – Inibitoria dell’escussione di garanzie personali da parte delle banche – Ammissibilità – Condizioni


Composizione Negoziata – Misure cautelari specifiche – Conferma – Inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche (MCC) – Ammissibilità – Condizioni


Composizione Negoziata – Misure protettive e cautelari – Conferma – Inibitoria della classificazione bancaria del credito – Inammissibilità



Nella composizione negoziata, in sede di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, deve essere rigettata la misura cautelare individuale volta ad ottenere la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti dai contratti bancari di finanziamento (a vario titolo), poiché tali misure determinerebbero una rimodulazione del sinallagma contrattuale in corso di esecuzione per intervento giudiziale, non consentita allo stato da alcuna disposizione di legge (come invece è avvenuto in passato con l’art. 10, comma 2, DL n. 118/21). Inoltre, le richieste così come formulate incontrano un limite generale della tutela cautelare, connesso alla sua provvisorietà, ovvero quello di non determinare effetti irreversibili. Ed infatti, a fronte della sospensione unilaterale delle obbligazioni contrattuali, non è previsto come possa e debba essere ripristinata al termine della stessa l’alterazione temporanea del sinallagma imposta alla controparte.


Nella composizione negoziata, in sede di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, deve essere rigettata la misura cautelare individuale volta ad ottenere l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali da parte degli istituti di credito, tenuto conto che, in difetto di diversa allegazione, l’escussione della garanzia personale potrebbe rivelarsi neutra ai fini della composizione, determinando la sostituzione del garante al creditore, ed in assenza di allegazione circa l’intenzione dei garanti di mettere a disposizione del piano di risanamento beni componenti il proprio patrimonio.


Nella composizione negoziata, in sede di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, deve essere rigettata la misura cautelare individuale volta ad ottenere l’inibitoria dell’escussione inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche (MCC) da parte degli istituti di credito, tenuto conto che le trattative possono coinvolgere anche il garante pubblico per il tramite della banca garantita, in conformità con quanto indicato nella parte VI delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per cui le banche devono trasmettere le proposte transattive, formulate anche nel contesto della composizione negoziata, con conseguente sospensione dei termini di escussione della garanzia. A fronte di tali previsioni, una misura cautelare inibitoria in tanto può essere ammessa, in quanto sia pronosticabile in concreto una violazione dell’obbligo di partecipare alle trattative secondo buona fede da parte dell’istituto di credito (che non coinvolga il garante pubblico nelle trattative avviate dal creditore).


Nella composizione negoziata, in sede di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, non può trovare accoglimento la richiesta di misura cautelare volta ad inibire la classificazione dei crediti e le conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi, considerato che trattasi di obblighi normativi per gli istituti di credito, regolati dalla Circolare n. 139/1991 Circolare n. 272/2008, avendo, peraltro, il Codice della Crisi previsto solo l’esclusione di una riclassificazione del credito bancario per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata (art. 16, comma 5), ma non anche una deroga all’obbligo classificazione e segnalazione in presenza dei presupposti previsti dalle suddette circolari. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Testo Integrale