Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35168 - pubb. 24/09/2026

Concordato in continuità e omologazione trasversale: il credito per IVA di rivalsa degradato al chirografo è soggetto alla regola di priorità relativa?

Tribunale Brescia, 09 Luglio 2026. Pres. Perilli. Est. Baldissera.


Concordato preventivo in continuità - Omologazione trasversale - IVA di rivalsa - Privilegio speciale - Insussistenza dei beni - Degrado al chirografo


Concordato preventivo in continuità - Omologazione trasversale - Valore eccedente quello di liquidazione - Creditori chirografari - Priorità relativa - Esclusione



Nel concordato preventivo in continuità, qualora non siano rinvenuti i beni sui quali dovrebbe esercitarsi il privilegio speciale che assiste il credito per IVA di rivalsa ai sensi dell’art. 2758, comma 2, c.c., la prelazione non può concretamente operare per impedimento di fatto e il relativo credito deve essere considerato chirografario.


La regola di priorità relativa prevista dall’art. 112, comma 2, lett. b), CCII per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non opera nei rapporti tra creditori chirografari, non essendo questi strutturati secondo un ordine gerarchico interno e trovando applicazione nei loro rapporti il criterio di proporzionalità proprio della par condicio creditorum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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