Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35170 - pubb. 24/09/2026
Liquidazione controllata del debitore defunto: l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non è legittimato a chiederne l’apertura
Appello Genova, 31 Luglio 2026. Pres., est. Silvestri.
Con questa interessante decisione, la Corte d’Appello di Genova affronta la questione dell’ammissibilità della liquidazione controllata del patrimonio di un debitore deceduto su iniziativa degli eredi che abbiano accettato l’eredità con beneficio d’inventario.
Due eredi beneficiati avevano chiesto l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del padre, deceduto in stato di sovraindebitamento e con un’esposizione debitoria prevalentemente erariale. Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda e aperto la procedura ai sensi degli artt. 268 e 270 CCII. L’Agenzia delle Entrate aveva reclamato la sentenza sostenendo l’incompatibilità tra liquidazione controllata ed eredità beneficiata.
La Corte accoglie il reclamo, muovendo dal principio affermato da Cass. 18 novembre 2025, n. 30412: l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario l’eredità di un consumatore sovraindebitato non può proporre una procedura di ristrutturazione dei debiti del defunto, perché non può agire in luogo del de cuius e perché manca, nella sua persona, il presupposto oggettivo del sovraindebitamento. La Corte ritiene che la premessa su cui si fonda tale principio abbia portata generale e sia quindi applicabile anche alla liquidazione controllata.
L’accettazione beneficiata produce infatti una segregazione patrimoniale: il patrimonio ereditario rimane distinto da quello personale dell’erede e i creditori ereditari possono essere soddisfatti esclusivamente nei limiti dell’attivo relitto. I debiti del de cuius non determinano quindi uno stato di crisi o di insolvenza dell’erede, proprio perché non gravano sul suo patrimonio personale oltre la capienza dell’eredità.
La Corte esclude anche che gli eredi possano presentare la domanda nell’interesse o in sostituzione del debitore defunto. La morte determina l’estinzione della soggettività giuridica del debitore, mentre l’art. 268 CCII attribuisce la legittimazione a richiedere la liquidazione controllata al debitore sovraindebitato. Gli eredi beneficiati non rivestono tale qualità. Difettano pertanto tanto il presupposto oggettivo quanto quello soggettivo richiesti dalla disciplina della liquidazione controllata.
Particolarmente interessante è la risposta della Corte all’argomento fondato sul Correttivo 2024. Gli eredi sostenevano che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 agli artt. 33, 34 e 65 CCII avessero esteso alla liquidazione controllata la disciplina relativa al debitore defunto. La Corte respinge questa interpretazione.
Secondo la sentenza, le modifiche del 2024 hanno certamente rafforzato il parallelismo tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, ma consentono soltanto la prosecuzione nei confronti degli eredi di una liquidazione controllata già richiesta dal de cuius. Non attribuiscono invece agli eredi il potere di chiedere, dopo la morte, l’apertura di una nuova procedura sul patrimonio ereditario.
La soluzione opposta determinerebbe, secondo la Corte, una duplicazione tra la liquidazione controllata prevista dal CCII e il sistema civilistico di liquidazione dell’eredità beneficiata, senza che il legislatore abbia espressamente previsto tale sovrapposizione. Il beneficio d’inventario costituisce già lo strumento predisposto dall’ordinamento per separare i patrimoni, limitare la responsabilità dell’erede e regolare il soddisfacimento dei creditori ereditari.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi e revocato la liquidazione controllata precedentemente aperta dal Tribunale di Genova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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