Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35171 - pubb. 24/09/2026
Composizione negoziata: il risanamento deve riguardare un’attività d’impresa esistente e le misure protettive richiedono trattative con i creditori che ne subiscono gli effetti
Tribunale Roma, 01 Luglio 2026. Est. De Bernardin.
Composizione negoziata - Risanamento dell’impresa - Attività cessata - Avvio di una nuova e diversa attività - Presupposti - Esclusione
Composizione negoziata - Ristrutturazione parziale dell’indebitamento - Misure protettive - Creditori interessati dalle misure - Partecipazione alle trattative
Composizione negoziata - Credito contestato - Contenzioso pendente - Partecipazione alle trattative - Possibile definizione transattiva
La composizione negoziata è diretta a preservare la continuità aziendale esistente e il relativo valore d’impresa e non può essere utilizzata per avviare una nuova attività imprenditoriale, diversa da quella precedentemente esercitata e cessata da tempo; in tale ipotesi difetta il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa previsto dall’art. 12 CCII.
Nella composizione negoziata è consentito all’imprenditore optare per una ristrutturazione parziale dell’indebitamento; tuttavia, ove siano richieste misure protettive, le trattative devono coinvolgere i creditori destinati a subirne gli effetti, non essendo conforme al dovere di buona fede di cui all’art. 4 CCII escludere dalle trattative il creditore che abbia già intrapreso iniziative a tutela del proprio credito.
La contestazione giudiziale del credito non giustifica, di per sé, l’esclusione del creditore dalle trattative nella composizione negoziata, essendo compatibile con la natura flessibile dell’istituto anche lo svolgimento di trattative dirette alla definizione concordata o transattiva dei contenziosi pendenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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