Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35174 - pubb. 25/09/2026
Possibilità del giudice dell'esecuzione di assumere provvedimenti che incidano sulla misura dell’obbligo di custodia del terzo
Cassazione civile, sez. III, 04 Aprile 2026, n. 8478. Pres. De Stefano. Est. Rossi.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - Pignoramento presso terzi - Giudice dell’esecuzione - Possibilità di assumere provvedimenti che incidano sulla misura dell’obbligo di custodia del terzo - Esclusione - Ordine ex art. 543 c.p.c. - Contenuto
In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice. (massima ufficiale)
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