Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35180 - pubb. 26/09/2026
La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall'art. 24 Cost. comprende necessariamente la fase dell'esecuzione forzata
Cassazione civile, sez. III, 08 Aprile 2026, n. 8785. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
ESECUZIONE FORZATA - Tutela giurisdizionale effettiva - Limitazione al solo accesso al giudice della cognizione - Esclusione - Fase dell’esecuzione forzata - Necessità - Estinzione delle procedure esecutive - Rimedio alternativo o satisfattivo equivalente - Necessità - Insussistenza - Conseguenze
La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall'art. 24 Cost. non si esaurisce nell'accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell'esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale; ne consegue che l'estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità, si risolve in un'arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela. (massima ufficiale)
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