Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35326 - pubb. 22/10/2026

Somministrazione di energia elettrica: rapporto tra la prescrizione breve biennale e quella del fatto-reato

Tribunale Roma, 22 Settembre 2026. Est. Favara.


Somministrazione di energia elettrica - Prescrizione - Breve biennale - Fatto-reato



La pronuncia affronta un tema di particolare novità e rilevanza pratica nell'ambito dei contratti di somministrazione di energia elettrica: il rapporto tra la prescrizione breve biennale (art. 1, co. 4, L. 205/2017) e quella del fatto-reato (art. 2947, co. 3, c.c.).
Si legge nella sentenza "... la prescrizione biennale prospettata dalla ricorrente e prevista dall’art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017, come novellata dalla L. n. 160/2019, non può trovare applicazione quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità per manomissione dolosa del contatore; in tale ipotesi può effettivamente trovare applicazione il termine stabilito ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., con possibilità di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. laddove si provi l’occultamento doloso del debito, decorrente sino al momento della scoperta coincidente con la verifica fisica del misuratore, atteso che la normativa speciale sulla prescrizione biennale non ha abrogato il regime generale del codice civile in tema di sospensione del termine prescrizionale. Accogliere la tesi della ricorrente significherebbe ammettere, contrariamente ad ogni canone di giustizia, la possibilità che taluno possa profittare legittimamente delle conseguenze dannose di un reato a discapito della persona offesa. Nel caso che ci occupa, dunque, mancando l’integrazione della fattispecie delittuosa di furto aggravato di energia elettrica e anche la dimostrazione dell’occultamento doloso del debito attribuibile alla ricorrente, l’importo indicato deve, in conclusione, ritenersi integralmente prescritto".
Il Tribunale con questa decisione ha chiarito che, laddove la manomissione del contatore sia stata effettuata da terzi/precedenti utilizzatori e all'utente si addebiti una mera culpa in vigilando, non si applica la prescrizione penale per furto aggravato, bensì la prescrizione biennale speciale, dichiarando pertanto prescritti i conguagli pregressi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione e abstract a cura dell'Avv. Domenico Barbaro


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