Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35327 - pubb. 22/10/2026

Esecuzione forzata immobiliare e deposito incompleto del titolo esecutivo

Tribunale Tivoli, 23 Settembre 2026. Est. Lupia.


Esecuzione forzata immobiliare – Iscrizione a ruolo – Deposito incompleto del titolo esecutivo – Violazione dell’art. 557, comma 2, c.p.c. – Inefficacia del pignoramento – Successivo deposito – Insanabilità – Estinzione del processo esecutivo



In tema di espropriazione immobiliare, qualora il decreto ingiuntivo, originariamente privo di provvisoria esecutorietà, abbia acquistato efficacia esecutiva in forza del successivo provvedimento emesso ai sensi dell’art. 647 c.p.c., il deposito, nel termine perentorio previsto dall’art. 557, comma 2, c.p.c., della copia conforme del solo decreto ingiuntivo, non accompagnata dal provvedimento che ne ha dichiarato l’esecutorietà, integra un deposito incompleto del titolo esecutivo. La successiva produzione del provvedimento di esecutorietà non è idonea a sanare l’omissione, poiché il principio del raggiungimento dello scopo, previsto per le nullità degli atti processuali, non è applicabile alle fattispecie nelle quali l’inosservanza dell’onere processuale determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)




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