Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35403 - pubb. 27/10/2026

Concordato con riserva: la richiesta di rinvio del creditore non equivale a desistenza dalla domanda di liquidazione giudiziale

Cassazione civile, sez. I, 28 Agosto 2026, n. 24833. Pres. Ferro. Est. Crolla.


Concordato con riserva - Mancato deposito della proposta e del piano - Domanda di liquidazione giudiziale - Richiesta di rinvio del creditore istante - Rinuncia o desistenza - Esclusione



In caso di mancato deposito, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 44 CCII, della proposta di concordato preventivo con il piano o degli accordi e di mancato assolvimento degli obblighi informativi, il tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale quando sia pendente la domanda proposta da un soggetto legittimato; la richiesta di rinvio formulata dal creditore istante in vista di un eventuale accordo satisfattivo e di una successiva possibile desistenza non equivale a rinuncia o desistenza dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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