Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35404 - pubb. 27/10/2026
Liquidazione controllata: relazione dell’OCC e indicazione delle cause dell’indebitamento
Tribunale Foggia, 17 Luglio 2026. Pres. Lazzara. Est. Legnini.
Liquidazione Controllata – Apertura della procedura ad istanza del debitore – Condizioni soggettive ostative – Insussistenza – Relazione dell’OCC ex art. 269, co. 2, CCII – Indicazione delle cause dell’indebitamento – Funzione
Malgrado l’art. 269, comma 2, CCII, disponga che la relazione dell’OCC debba indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assume le obbligazioni, non pertiene alla fase di apertura della liquidazione altra valutazione di merito sulla domanda, non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell’assunzione dell’obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l’incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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