Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35406 - pubb. 27/10/2026

Esecuzione fondiaria e liquidazione controllata: la distinzione tra graduazione diretta e indiretta dei crediti prededucibili

Tribunale Tivoli, 28 Settembre 2026. Est. Lupia.


Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Credito fondiario – Liquidazione controllata del debitore esecutato – Distribuzione del ricavato – Crediti prededucibili – Graduazione con prevalenza sul credito fondiario – Graduazione diretta e indiretta – Uscite di carattere specifico e di carattere generale – Conto autonomo



Nell’espropriazione immobiliare proseguita dal creditore fondiario dopo l’apertura della liquidazione controllata del debitore esecutato, i crediti prededucibili possono essere considerati nella distribuzione del ricavato soltanto se provvedimenti degli organi della procedura, anteriori alla distribuzione, li abbiano accertati, liquidati e graduati con prevalenza sul credito fondiario (Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482). La graduazione con prevalenza consiste nell’imputazione del credito prededucibile al ricavato del bene ipotecato, per intero o pro quota (artt. 275-bis, comma 2, e 223, comma 3, CCII) e non presenta un rapporto di necessaria implicazione né con l’accertamento del credito, né con liquidazione dei compensi. Invero tanto lo stato passivo (art. 273 CCII), che accerta il credito e il suo rango nel concorso, quanto il decreto che liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore (art. 275, comma 3, CCII), ovvero un acconto su di esso (art. 15, comma 2, d.m. 24 settembre 2014, n. 202) che ne determina la misura, non graduano il credito. Essi devono perciò concorrere con un provvedimento che lo gradui direttamente o indirettamente.


La graduazione è diretta quando costituisce il contenuto dispositivo del provvedimento. Ciò avviene nel progetto di riparto, anche parziale, del quale il giudice abbia autorizzato l’esecuzione o sulle cui contestazioni abbia provveduto con decreto (art. 275, commi 5 e 6, CCII), e nel provvedimento con il quale il giudice delegato imputa espressamente una spesa della procedura al ricavato del bene ipotecato.
La graduazione è invece indiretta quando non è disposta dal provvedimento, ma ne costituisce il presupposto necessario.


Ciò avviene nell’autorizzazione al pagamento, fuori del riparto, di un credito prededucibile non contestato per collocazione e per ammontare (art. 275-bis, comma 3, CCII), che costituisca un’uscita di carattere specifico del bene ipotecato, giacché tale uscita non ha altra sede di imputazione che il ricavato di quel bene. In questo caso il liquidatore deve produrre, oltre al provvedimento autorizzativo, la prova del pagamento. Le uscite di carattere generale, che gravano sul ricavato del bene ipotecato soltanto per la quota imputabile secondo un criterio proporzionale, non ammettono invece graduazione indiretta ed esigono un provvedimento espresso di imputazione. Non vale come tale il conto autonomo previsto dall’art. 223, comma 3, CCII, che è scrittura contabile del liquidatore e non provvedimento degli organi della procedura. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)




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