Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1705 - pubb. 07/05/2009
Fallimento, cessione del credito e nota di variazione IVA
Agenzia delle Entrate, 05 Maggio 2009, n. 120/E. .
IVA – Fallimento – Cessione del credito – Nota di variazione emessa dal cedente – Condizioni – Valore – Irrilevanza degli accordi civilistici.
In caso di fallimento e di procedure concorsuali la variazione in diminuzione dell'Iva per i crediti ceduti può essere operata solo dal cedente mediante emissione di nota di variazione in diminuzione a condizione che si sia insinuato al passivo prima di aver ceduto il credito e che non sia stato estromesso dal cessionario. La nota di variazione può essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario né gli accordi di natura civilistica contenuti nel contratto di cessione del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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