Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28036 - pubb. 18/10/2022

Rapporti fra fallimento e sequestro e confisca in sede penale

Tribunale Brindisi, 14 Aprile 2022. Pres. Pappalardo. Est. Natali.


Fallimento - Sequestro penale - Prevalenza



L’art. 64, comma 7, del dl.vo 159 del 2011, in materia di “Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento”, al fine di regolare i rapporti fra misure adottate in sede penale e la procedura fallimentare, muovendo dalla residuale utilità giuridica e materiale della procedura concorsuale, ha voluto - con norma “costitutiva” e non meramente dichiarativa di un effetto giuridico autonomamente producentisi prima e a prescindere dalla novella legislativa – prescrivere la cessazione della stessa.

La norma di cui all’art. 64, comma 7, del dlvo 159 del 2011 ha natura speciale e come tale non e’ suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in armonia con l’art. 11 delle preleggi, per cui, al di fuori di tale ambito materiale riprendono vigore gli ordinari criteri di risoluzione fra vincoli di natura diversa e tra loro logicamente incompatibili non potendo l’uno trovare attuazione contestualmente all’altro per l’identità dell’oggetto materiale su cui vengono a gravare e per la comune finalità liquidatoria.

I criteri di risoluzione fra vincoli di natura pubblicistica, in applicazione dei principi generali in materia di tutela dell’affidamento dei terzi, si fondano sull’anteriorità degli adempimenti pubblicitari dell’uno rispetto all’altro ed, infatti, mentre per tutti i sequestri e’ prevista la trascrizione nel registro dei beni immobili, la sentenza dichiarativa di fallimento soggiace all’onere della pubblicità nel registro delle imprese e, proprio l’anteriorità cronologica dell’una rispetto all’altra consente di individuare quale delle due vicende giuridiche debba prevalere.

[Nel caso di specie, la decisione afferma che, al di fuori di criteri legali di regolazione come l'art. 64 del d.lgs. 159 del 2022, in applicazione del principio generale potior in tempore, prior in iure, dovrebbe prevale il vincolo pubblicistico le cui formalità pubblicitarie siano state adempiute in data anteriore.] (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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