Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28526 - pubb. 12/01/2023

Cessioni blocco, efficacia della pubblicazione in GU, oneri di allegazione e prova a carico del cessionario

Tribunale Brescia, 21 Dicembre 2022. Est. Canali.


Cessione credito in blocco T.U.B. – Dichiarazione cedente – Valenza sostitutiva del contratto di cessione – Insussistenza – Difetto legittimazione cessionario – Accolta opposizione precetto – Condanna spese di lite cessionario



Non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario.


In caso di contestazione del debitore, infatti, il cessionario deve allegare e dimostrare, in primo luogo, quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell’ambito della cessione in blocco.


La dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell’elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Monica Mandico - foro di Napoli


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova
La rassegna di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


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