Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32974 - pubb. 16/04/2025
Il limite massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII deve essere computato in base alla durata effettiva delle misure godute
Tribunale Avellino, 13 Febbraio 2025. Pres. Guglielmo. Est. Russolillo.
Composizione negoziata – Misure protettive – Proroga – Computo del termine massimo
Il limite massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII deve essere computato in base alla durata effettiva delle misure godute, escludendo dal calcolo eventuali intervalli in cui le misure non sono state efficaci per revoca, scadenza o mancata proroga. Il giudice può pertanto concedere ulteriori misure per il tempo residuo disponibile, previa verifica del progresso delle trattative e dell’assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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