Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33079 - pubb. 14/05/2025

Composizione negoziata: le misure protettive non possono essere riproposte sotto forma di misura cautelare

Tribunale Roma, 19 Marzo 2025. Est. Miccio.


Composizione negoziata – Limite massimo di 240 giorni – Preclusione alla reiterazione in forma cautelare


Misure protettive e cautelari – Identità funzionale – Specialità della disciplina delle protettive


Selettività della misura – Irrilevanza ai fini della differenziazione normativa



È inammissibile la richiesta di misure cautelari aventi contenuto e finalità coincidenti con le misure protettive, se formulate dopo il decorso del termine massimo di 240 giorni previsto per queste ultime, poiché tale istanza si tradurrebbe in un’elusione della disciplina speciale dettata dal codice della crisi.


Le misure protettive e le misure cautelari, nel contesto della composizione negoziata, condividono la funzione di garantire lo svolgimento delle trattative, ma le prime sono disciplinate da un corpus normativo speciale, che ne delimita rigidamente struttura e durata, escludendone la reiterazione per via cautelare.


Il fatto che le misure siano richieste nei confronti di singoli creditori non è elemento distintivo tra misure protettive e cautelari, essendo espressamente ammessa la selettività anche per le misure protettive; non può pertanto giustificare il superamento del limite temporale fissato dall’art. 19 CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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