Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33470 - pubb. 29/07/2025

Nullità parziale della fideiussione, giudizio stand alone e oneri probatori

Tribunale Vicenza, 19 Luglio 2025. Est. Caparello.


Fideiussione parzialmente nulla - Revoca decreto ingiuntivo - Giudizio stand alone - Onere probatorio - Estinzione della pretesa per fatto del creditore



Le Sezioni Unite hanno escluso che possa parlarsi di nullità totale del contratto di fideiussione, ma solo parziale con riferimento alle tre clausole del modulo Abi ritenute dall'Autorità Garante adottate in violazione della concorrenza: tale nullità parziale colpisce i contratti di fideiussione che sono stati stipulati prima del provvedimento della Autorità Garante della concorrenza.


Nel caso affrontato dal Tribunale di Vicenza il contratto di fideiussione era stato siglato il 30/9/2005 e, dunque, si trattava di un giudizio antitrust (c.d. stand alone) in quanto non preceduto da un accertamento o da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o della Commissione Europea.


L’onere della prova, in siffatti giudizi, è diversamente ripartito. In particolare, l'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. 11654/15).


Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato che la fideiussione è stata sottoscritta in un periodo davvero prossimo a quello in analisi dal provvedimento dell’Antitrust, di talchè si può ritenere sufficientemente provato – anche grazie alla produzione documentale integrativa dimessa in causa – il carattere anticoncorrenziale di dette clausole e, pertanto, la loro nullità parziale. Non avendo la banca opposta dimostrato di aver coltivato le proprie azioni entro il termine di 6 mesi, anche solo tramite una semplice richiesta scritta di pagamento (la fideiussione era infatti prestata a semplice richiesta scritta), il decreto ingiuntivo deve essere revocato. (Francesca Greblo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesca Greblo


Testo Integrale