Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33564 - pubb. 13/09/2025

Denunzia di gravi irregolarità gestorie, scioglimento e liquidazione della società, ispezione e adeguati assetti

Appello Venezia, 09 Gennaio 2025. Pres. Santoro. Est. Bressan.


Denunzia di gravi irregolarità gestorie - Scioglimento e liquidazione della società - Ispezione - Reclamo ex art. 739 c.p.c.


Spese di ispezione - Spese di lite - Inadeguatezza degli assetti amministrativi e contabili



Lo scioglimento e la messa in liquidazione della società nel corso del procedimento promosso dal socio per la denunzia di gravi irregolarità gestorie, precludono l’opportunità di disporre l’ispezione e comunque l’adozione di qualsivoglia misura ex art. 2409 c.c.


In tema di procedimento ex art. 2409 c.c. avviato su richiesta dei soci, i soci richiedenti sono tenuti a sopportare l’onere delle spese di ispezione non solo anticipatamente e temporaneamente, ma in via definitiva. Infatti, l’art. 2409, comma 2 c.c. dispone che nel procedimento volto a porre rimedio ad eventuali gravi irregolarità gestorie denunciate dai soci “il Tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti” e non esistono nel nostro ordinamento indici testuali per reputare che tale previsione riguardi la c.d. anticipazione delle spese, da regolarsi poi in via definitiva secondo la regola della soccombenza.


In tema di procedimento ex art. 2409 c.c., le spese di ispezione non rientrano tra le spese processuali e sono soggette a una disciplina propria: pertanto, la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione della società, che sono a carico dei soci denuncianti. (Tullio Chierego) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’avv. Tullio Chierego


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