Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33569 - pubb. 03/09/2025

Omessa predisposizione di adeguati assetti aziendali, segnali di crisi e nomina di ispettore giudiziario

Tribunale Venezia, 26 Agosto 2025. Pres. Micochero. Est. Torresan.


Adeguati assetti - Segnali di crisi - Nomina di ispettore giudiziario



"La discrezionalità dell'amministratore, che pure è ampia nell'ambito delle scelte gestionali volte ad imprimere ad una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all'imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre-crisi, ed un ulteriore importante limite nell'obbligo di attivarsi per l'adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.


L'amministratore che non predisponga gli assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell'impresa o che ignori i segnali della crisi commette dunque una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, che certamente lo espone al rischio di iniziative processuali di reazione da parte della società o dci soggetti legittimati.


Se, infatti, certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto”.


Nella specie il Tribunale, con riferimento alla società controllante, ha rilevato: “dall'analisi della bozza di bilancio al 31.12.2024 ( doc. n. 6 società), oltre ad emergere la significativa perdita di esercizio data dalla svalutazione di …, si rileva in effetti un significativo squilibrio tra le disponibilità liquide e i debiti a breve termine, che destano preoccupazione circa la sostenibilità della propria esposizione debitoria. Ulteriore segnale d'allarme è dato dal fatto che, nel CdA del 7.07.25 (cfr. doc. 7 della società resistente), si dà conto che i Sindaci hanno effettuato, in data 7.07.2025, una segnalazione ai sensi dell’art. 25 octies c.p.c., tanto da indurre il CdA a porre all’ordine del giorno dell’imminente assemblea del 29.08.2025 la valutazione circa la presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs N. 14/2019 (…). Tali elementi, che pure dovranno essere oggetto di compiuto accertamento e accurata analisi da parte dell’ispettore, costituiscono evidenti segnali di allarme e avvalorano il sospetto che la società non sia dotata degli assetti organizzativi e contabili necessari a consentire all’organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, ovvero che l’organo amministrativo non abbia tempestivamente tratto le necessarie conseguenze di una situazione di pre-crisi in realtà già in atto”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Il testo integrale