Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33579 - pubb. 17/09/2025

Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato e forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile

Cassazione civile, sez. III, 17 Giugno 2025, n. 16212. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.


Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato - Rischi coperti - Risarcimento del proprietario da parte del responsabile del danno - Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno - Rilevabilità d’ufficio o possibilità di prospettare la quesitone in Cassazione - Esclusione



Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità. (massima ufficiale)




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