Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33594 - pubb. 19/09/2025

La Cassazione sull’onere della prova gravante sul cessionario di crediti in blocco

Cassazione civile, sez. I, 25 Agosto 2025, n. 23834. Pres. Abete. Est. Crolla.


Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB – Prova della titolarità – Onere del cessionario



La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla cessionaria del credito avverso il decreto del Tribunale di Alessandria che aveva escluso la sua insinuazione al passivo, in via ipotecaria, per difetto di prova della titolarità del credito ceduto in blocco nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999.


Secondo i giudici di merito, la posizione creditoria in oggetto non risultava né tra i crediti elencati nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, né tra quelli rinvenibili nel sito internet indicato nell’avviso.


La Corte ha confermato che incombe sul cessionario l’onere di dimostrare che il singolo credito sia compreso nel perimetro della cessione, e che la mera esistenza del contratto di cessione in blocco non è sufficiente a tal fine.


Rigettati anche gli ulteriori motivi, che si fondavano su rilievi nuovi, inammissibili, o su argomentazioni fattuali insuscettibili di riesame in sede di legittimità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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