Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33631 - pubb. 26/09/2025
Esdebitazione del debitore incapiente, meritevolezza, gioco online e sanzioni amministrative pecuniarie
Tribunale Forlì, 23 Luglio 2025. Est. Branca.
Esdebitazione del debitore incapiente – Presupposti – Meritevolezza – Mancanza di dolo o colpa grave
Gioco online – Irrilevanza ai fini della meritevolezza – Valutazione del nesso con l'indebitamento
Debiti esdebitabili – Esclusione delle sanzioni amministrative non accessorie a debiti estinti – Individuazione a cura dell’OCC
La domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII può essere accolta in presenza di un sovraindebitamento non determinato da dolo o colpa grave, anche se derivante da attività imprenditoriali fallite e da eventi patologici invalidanti, purché il debitore abbia tenuto una condotta collaborativa e non abbia commesso atti in frode.
L’attività di gioco online non incide sulla valutazione della meritevolezza se i versamenti sono di modesta entità, temporalmente successivi all’insorgere della crisi, e non correlabili alla formazione del debito.
Ai sensi dell’art. 278, comma 7, lett. b), CCII, non sono oggetto di esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. È onere del Gestore OCC individuare, creditore per creditore, la quota non esdebitabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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