Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33653 - pubb. 01/10/2025
Distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'affitto d'azienda
Cassazione civile, sez. III, 31 Marzo 2025, n. 8493. Pres. Frasca. Est. Positano.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - Affitto d'azienda - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - Distinzione - Criterio
L'affittuario del ramo di azienda ha l'obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui gli viene affidata ed è quindi tenuto a sostenere le spese necessarie a tale scopo; ne consegue che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati "in negativo" e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva. (massima ufficiale)
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