Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33671 - pubb. 04/10/2025
Pignoramento presso terzi e omessa specificazione delle generalità del cointestatario del rapporto postale o bancario intrattenuto dal debitore
Tribunale Bari, 17 Settembre 2025. Est. Lullo.
Esecuzione mobiliare presso terzi – Omessa specificazione nella dichiarazione da parte del terzo pignorato delle generalità del cointestatario del rapporto postale o bancario intrattenuto dal debitore
Per il Tribunale di Bari, quale Giudice dell’Esecuzione mobiliare presso terzi, qualora il terzo pignorato dichiari l’esistenza di uno o più rapporti postali o bancari intrattenuti con il debitore e cointestati con altri soggetti, dei quali tuttavia non indichi le generalità, il giudice – su impulso del creditore – deve innanzitutto ordinare al terzo pignorato di comunicare le generalità dei cointestatari. Ciò al fine di consentire al creditore di notificare l’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c.; successivamente, il giudice deve procedere, ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., alla divisione dei beni giacenti sui rapporti postali o bancari. (massima ufficiale)
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