Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33702 - pubb. 10/10/2025

Richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo

Tribunale Milano, 23 Aprile 2025. Pres. Macchi. Est. Pipicelli.


Opposizione a stato passivo – Domanda nuova – Inammissibilità


Prededuzione – Natura processuale – Obbligo di specifica indicazione nella domanda di ammissione



Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo; è pertanto inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito formulata per la prima volta in sede di opposizione, implicando tale richiesta l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti.


La prededuzione costituisce una qualifica del credito di carattere processuale e distributivo, che attribuisce al creditore il diritto di essere soddisfatto con precedenza assoluta rispetto agli altri, anche privilegiati; per questo motivo, la relativa richiesta deve essere formulata nella domanda di ammissione al passivo, indicandone espressamente il titolo e allegando i fatti giustificativi, in conformità agli artt. 201 e 202 CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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