Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33703 - pubb. 10/10/2025

Il Tar Lazio sull’abuso di posizione dominante

T.A.R. Lazio, 30 Settembre 2025. Pres. Petrucciani. Est. Viggiano.


Abuso di posizione dominante – Vendita condizionata – Effetto escludente – Onere probatorio


Abuso di posizione dominante – Vendita vincolata – Insufficienza della prova documentale – Archiviazione legittima


Controllo giurisdizionale – Archiviazione AGCM – Discrezionalità tecnica e prognosi di rilevanza


Tutela della concorrenza – Selezione dei casi – Principio di priorità



Ai fini dell’accertamento dell’abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, la prova dell’effetto escludente della pratica contestata (come la vendita congiunta o condizionata) deve essere adeguata, specifica e non meramente ipotetica, non essendo sufficiente il solo rischio astratto di chiusura del mercato.


La documentazione commerciale (es. presentazioni, offerte, dichiarazioni di clienti o distributori) che non dimostri con chiarezza l’esistenza di una coercizione o di una strategia sistematica escludente non consente di ritenere illegittima l’archiviazione del procedimento da parte dell’AGCM.


Il giudizio di archiviazione adottato dall’AGCM, in quanto fondato su una prognosi circa la rilevanza concorrenziale della condotta denunciata, rientra nella discrezionalità tecnica dell’Autorità, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, errore di fatto o travisamento, non ravvisabili nel caso di specie.


L’Autorità garante della concorrenza può legittimamente archiviare un’istruttoria in base al criterio di priorità, ove accerti che le risorse istruttorie sono meglio impiegate in casi di maggiore impatto concorrenziale, purché tale valutazione non sia viziata da irrazionalità o travisamento dei fatti.


[Nel caso di specie, Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società Roxtec AB, attiva nel mercato dei passaggi cavi e tubi, contro il provvedimento dell’AGCM (caso A538), che aveva archiviato il procedimento per abuso di posizione dominante promosso da Roxtec nei confronti della concorrente Wallmax S.r.l. e della società capogruppo Wallmax Holding.
Roxtec aveva denunciato che Wallmax, avvalendosi di una posizione dominante nel mercato dei supporti per cavi (C-channels), avesse condizionato l’acquisto di tali supporti all’acquisto contestuale di prodotti di sigillatura (sealing solutions) della stessa marca, impedendo così l’uso combinato con prodotti Roxtec, e praticando sconti selettivi e strategie discriminatorie verso distributori e clienti.
L’AGCM, tuttavia, aveva concluso per l’insussistenza dell’abuso, ritenendo che:
-non vi fosse prova di un effetto escludente significativo;
-l’obbligo di acquisto congiunto fosse sporadico e privo di forza coercitiva reale;
-le quote di mercato e la struttura dell’offerta non evidenziassero impatti anticoncorrenziali concreti.
Il TAR ha quindi confermato la valutazione dell’Autorità, ritenendo:
-non sufficientemente provato il nesso causale tra il comportamento imputato e l’asserita esclusione di Roxtec;
-inadeguata la prova documentale offerta (es. presentazioni commerciali, testimonianze di distributori);
-legittima la valutazione prognostica dell’AGCM, che ha correttamente applicato il principio di priorità nella selezione dei casi da perseguire, in mancanza di un pregiudizio apprezzabile per la concorrenza.
Il ricorso è stato dunque respinto in toto, con condanna alle spese in favore dell’AGCM e di Wallmax.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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