Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33714 - pubb. 14/10/2025
La denuncia ex art. 2409 c.c. nel corso della composizione negoziata
Tribunale Milano, 11 Aprile 2025. Pres. Mambriani. Est. Fascilla.
Composizione negoziata – Prevalenza sulla procedura ex art. 2409 c.c. – Valutazione del Tribunale
Composizione negoziata – Rilevanza per l’attualità del danno – Irrilevanza di condotte pregresse
Composizione negoziata – Positiva evoluzione del procedimento – Effetto preclusivo sull’azione ex art. 2409 c.c.
La pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, con l’intervento di un esperto indipendente e la supervisione del Tribunale, impone una valutazione prudenziale circa l’opportunità di adottare provvedimenti ex art. 2409 c.c., in quanto un ordine di ispezione potrebbe interferire con l’equilibrio delle trattative e ostacolare il risanamento.
In presenza di una composizione negoziata avviata tempestivamente, le condotte gestionali pregresse, anche se non del tutto trasparenti, non giustificano l’intervento del giudice ai sensi dell’art. 2409 c.c. se non risultano attuali e pregiudizievoli, considerato che l’imprenditore mantiene i poteri gestori sotto la vigilanza dell’esperto.
La concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento, attestata dalle dichiarazioni dell’esperto e recepita dal Tribunale in sede di proroga delle misure protettive, giustifica il rigetto del ricorso ex art. 2409 c.c. anche in presenza di gravi irregolarità, in quanto la prosecuzione del percorso negoziale assicura protezione adeguata alla società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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