Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33779 - pubb. 28/10/2025
Concordato minore: polizze 'unit linked' e alternativa liquidatoria
Tribunale Gorizia, 26 Agosto 2025. Est. Ponzin.
Concordato Minore – Polizza previdenziale “unit linked” – Alternativa liquidatoria – Valutazione – Possibilità di acquisire le somme erogande – Condizioni
Nella procedura di concordato minore, ai fini della valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, la polizza di previdenza complementare di cui è titolare il debitore [nella specie, sottoscritta il 18.09.2001 e scadente il 18.09.2036 del valore corrente del capitale maturato pari a 172.598] costituisce un piano individuale di previdenza di tipo “unit linked”, attuato mediante un contratto di assicurazione sulla vita, avente causa mista previdenziale e assicurativa, per cui, durante la fase di accumulo del capitale, le somme versate dall’aderente alla compagnia assicurativa non sono soggette né a sequestro né a pignoramento, e come tali ai sensi dell’art. 268 co. 4 CCII non potrebbero essere comprese nella liquidazione controllata; pertanto, il fatto che esse non vengano incluse nella proposta di concordato minore non rappresenta un pregiudizio per i creditori.
Ciò detto, tuttavia, va chiarito che durante la fase di accumulo è in astratto ammissibile il sequestro e/o il pignoramento, nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., della eroganda pensione integrativa, ancorché futura ed eventuale, subordinatamente al verificarsi dei presupposti indicati in polizza ai fini della relativa maturazione; detti importi possono rientrare nella valutazione dell’alternativa liquidatoria a condizione che la polizza abbia scadenza – diversamente dal caso in esame - entro il triennio di durata della liquidazione controllata, arco temporale da prendere in considerazione per valutare quali siano in concreto i beni del debitore liquidabili e quindi a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento.
Sotto diverso profilo, si osserva che il contraente può richiedere il riscatto del capitale o una anticipazione finalizzata al soddisfacimento di esigenze estranee al perseguimento di finalità previdenziali, ed il relativo credito nei confronti della compagnia assicurativa e, dopo la riscossione, le somme a tale titolo incassate, sarebbero soggette a sequestro e pignoramento senza limiti e secondo le regole ordinarie.
Tuttavia, si deve evidenziare che il riscatto e l’anticipazione possono essere azionati, in presenza dei presupposti di legge e contrattuali, solo su richiesta del contraente, odierno debitore, non essendo dette somme aggredibili dai creditori in via coattiva, in quanto la loro venuta ad esistenza è rimessa alla libera volontà del contraente, odierno debitore, nel decidere se avvalersi della facoltà prevista in contratto; tale facoltà non è coercibile e, pertanto, non è nemmeno prefigurabile una legittima aspettativa dei creditori di soddisfazione sulle somme astrattamente da corrispondere al contraente-debitore in caso di riscatto/anticipazione. Ne consegue che le stesse non possono essere oggetto di liquidazione controllata, in quanto, semplicemente, non rappresentano un bene attualmente presente nel patrimonio del debitore né che potrà esserlo, per certo, entro l’ipotetico termine di chiusura della procedura di liquidazione controllata. Corollario conclusivo del ragionamento è che tali somme non devono pertanto essere considerate nel giudizio di ammissibilità della proposta (art. 75 co. 2 CCII). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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