Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33790 - pubb. 30/10/2025

Cram down nel concordato minore

Tribunale Ancona, 17 Settembre 2025. Est. Mantovani.


Concordato Minore – Giudizio di cram down – Interpretazione dell’art. 80, comma 3, CCII – Richiamo della disciplina dell’art. 88, comma 4, CCII – Sterilizzazione del voto dell’Erario – Esclusione – Interpretazione letterale



Nel concordato minore, in riferimento al giudizio di cram down di cui all’art. 80 comma 3 secondo periodo CCII, è preferibile optare per l’interpretazione letterale di tale disposizione, e dunque di escludere l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 88 comma 4 (espressamente riservata al concordato preventivo in continuità) che prevede, tra l’altro, la sterilizzazione del voto dell’amministrazione finanziaria quale criterio non esclusivo di valutazione di detto voto, ma unicamente quale criterio alternativo rispetto a quello dell’adesione determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’art. 112 comma 2 lett. d).
Non trattandosi, come detto, di criterio di valutazione esclusivo, la sterilizzazione del voto negativo dell’amministrazione fiscale non può assurgere a regola interpretativa generale applicabile a tutti i casi in cui si tratti di verificare se il concordato sia da approvare nonostante il voto negativo dell’amministrazione finanziaria. Tale conclusione appare peraltro coerente con la finalità e la ratio del c.d. cram down costituite dal superamento di eventuali inerzie ingiustificate del creditore pubblico. Le esposte considerazioni giustificano dunque di attenersi alla disciplina dell’art. 80 CCII che, al terzo comma, secondo periodo. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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