Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33959 - pubb. 02/12/2025
Mancanza di autorizzazione ex art. 106 TUB: il GIP di Pavia rimette gli atti al PM
Tribunale Pavia, 05 Novembre 2025. Est. Riganti.
Reato di esercizio abusivo di attività finanziaria – Necessità di accertamento della natura dell’attività svolta
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 132 TUB, il giudice deve verificare in concreto la natura dell’attività svolta dalla società indagata e la sua iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari, poiché solo tale accertamento consente di distinguere tra attività riservate e attività meramente ausiliarie o strumentali rispetto alla gestione del credito.
[Il procedimento penale, iscritto a carico di ignoti, trae origine dalla querela presentata dal debitore esecutato nei confronti della società di recupero crediti S. S.p.A., mandataria del Banco L., per il reato di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993. Il querelante lamentava che la società mandataria avesse intrapreso attività di recupero e azioni esecutive senza essere iscritta all’Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, in violazione dell’art. 106 TUB.
Il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione, ritenendo che l’attività svolta dalla Servicing S.p.A. si limitasse alla gestione giudiziale del credito vantato dalla banca mandante, e non costituisse esercizio di attività finanziaria riservata ai sensi dell’art. 106 TUB.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, dott. Luigi Riganti, ha invece accolto le doglianze contenute nell’opposizione all’archiviazione, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio. In particolare, ha disposto l’acquisizione della visura camerale della Servicing S.p.A., al fine di verificare la natura dell’attività effettivamente esercitata, e l’accertamento della iscrizione della società all’Albo degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, previsto dall’art. 106 TUB.
Il giudice ha inoltre ordinato l’acquisizione del mandato conferito dalla banca alla società mandataria, ritenendo tali elementi indispensabili per accertare la possibile configurabilità del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 132 TUB.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., il GIP ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, indicando il compimento delle ulteriori indagini entro il termine di sei mesi.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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