Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34055 - pubb. 19/12/2025
La Cassazione sul controllo del giudice nel concordato semplificato
Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2025, n. 31641. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Concordato semplificato – Giudizio di ammissibilità – Controllo di legalità sostanziale
Carenze documentali – Irritualità della proposta – Inammissibilità
Valutazioni ulteriori del giudice di merito – Argomentazioni ad abundantiam – Inammissibilità della censura
Fallimento – Legittimazione del Pubblico Ministero – Notitia decoctionis appresa nell’esercizio delle funzioni
Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 3, CCII non si arresta alla verifica formale della documentazione prodotta, ma richiede un controllo di legalità sostanziale esteso all’esame delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 25-sexies e 39 CCII, includendo la valutazione dell’esaustività e dell’attendibilità della relazione finale dell’Esperto e della non manifesta implausibilità della proposta.
Le carenze documentali relative agli elementi richiesti dall’art. 39 CCII – incluse la mancata e tempestiva produzione della certificazione dei debiti contributivi, le incongruenze sui vincoli pignoratizi e l’erronea rappresentazione del passivo – integrano un deficit informativo che giustifica la declaratoria di irritualità e quindi di inammissibilità della proposta.
Le considerazioni del giudice di merito su aspetti della proposta non costituenti ratio decidendi, ma svolte ad abundantiam, non sono suscettibili di censura in cassazione per difetto di interesse.
La legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere la dichiarazione di fallimento sussiste quando la notitia decoctionis sia stata appresa nell’esercizio delle sue funzioni, anche nell’ambito di un procedimento penale, senza necessità che la prova dell’esistenza del procedimento sia allegata all’istanza.
[Nella decisione viene enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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