Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34099 - pubb. 10/01/2026

Misure cautelari e durata della Composizione Negoziata

Tribunale Trieste, 11 Dicembre 2025. ..


Composizione Negoziata - Misure protettive ex art. 18 CCII - Misure cautelari ex art. 19 CCII - Rapporto - Limite temporale di 240 giorni - Inammissibilità della prosecuzione surrettizia



Le misure cautelari previste dall'art. 19 CCII, pur caratterizzate da maggiore elasticità quanto a contenuto e durata rispetto alle misure protettive ex art. 18 CCII, non possono essere utilizzate per svuotare di significato il limite temporale massimo di 240 giorni previsto dal comma 5 dell'art. 18 CCII, né per riprodurre in via surrettizia, oltre detto limite, effetti che si pongano, nella sostanza, come mera prosecuzione delle misure protettive già integralmente fruite.


È inammissibile la richiesta di misure cautelari aventi contenuto e finalità coincidenti con le misure protettive (divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni non concordate, blocco delle iniziative dirette all'accertamento dell'insolvenza) una volta decorso il termine massimo di 240 giorni, anche quando la richiesta sia circoscritta a singoli creditori o a determinate categorie di creditori, poiché tale istanza si tradurrebbe in un aggiramento della disciplina speciale dettata dal Codice della Crisi.


La selettività soggettiva della protezione, prevista dallo stesso art. 18, comma 1, CCII (che consente di richiedere le misure protettive "nei confronti di determinati creditori o di determinate categorie di creditori"), non costituisce elemento idoneo a differenziare funzionalmente le misure cautelari dalle misure protettive quando il contenuto delle prime riproduca sostanzialmente gli effetti tipici delle seconde.


L'ammissibilità delle misure cautelari richiede l'allegazione di fatti nuovi, specifici e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati in sede di concessione delle misure protettive, idonei a giustificare una ulteriore e distinta valutazione del periculum in mora: non è sufficiente la mera individuazione nominativa di creditori "potenzialmente aggressivi" o il richiamo a sporadiche iniziative, quando tali elementi si limitino a proiettare oltre il termine delle misure protettive un rischio già presente e già considerato nei precedenti provvedimenti. (Fabio Cesare) (Riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’avv. Fabio Cesare del foro di Milano


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