Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34113 - pubb. 14/01/2026

Pegno di somma di denaro con facoltà di disposizione condizionata

Tribunale Milano, 27 Dicembre 2025. Est. Agnese.


Pegno di somma di denaro – Facoltà di disposizione condizionata – Pegno regolare – Sussistenza


Pegno regolare – Incasso delle somme oggetto di pegno regolare successivamente alla liquidazione giudiziale del soggetto garante – Inefficacia – Sussistenza



Non ricorre il pegno irregolare, e si verte invece nella diversa ipotesi del pegno regolare, quando la facoltà del soggetto garantito di disporre delle somme depositate non è immediata, ma è contrattualmente subordinata alla mancata “decorrenza” del contratto, alla risoluzione anticipata o all’inadempimento del soggetto garante, con la ontologica conseguenza della mancata produzione dell’effetto traslativo delle somme depositate al momento della costituzione del vincolo.


Le somme oggetto di pegno regolare non possono essere trattenuta unilateralmente dal soggetto garantito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del garante in assenza della richiesta di riconoscimento della prelazione in sede di insinuazione al passivo ex art. 152 CCII, del conseguente riconoscimento della prelazione in quella sede e dell’operatività dei meccanismi satisfattivi ivi individuati, con la conseguenza che l’incasso di dette somme effettuato dal soggetto garantito successivamente all’apertura della procedura è riconducibile agli atti inefficaci ai sensi dell’art. 144 comma 1 CCII. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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