Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34116 - pubb. 14/01/2026

Art. 112, comma 2, lett. b), CCII: il confronto tra “classi dello stesso grado” deve essere limitato alle sole classi di creditori privilegiati degradati per incapienza e non esteso ai creditori chirografari ab origine

Tribunale Roma, 29 Ottobre 2025. Pres. Cardinali. Est. Tedeschi.


Valore di liquidazione – Funzione – Crediti privilegiati


Distribuzione del valore eccedente la liquidazione – Classi dello stesso grado



Il valore di liquidazione, determinato sulla base della relazione ex art. 84, comma 5, CCII, costituisce il parametro vincolante per il soddisfacimento dei crediti privilegiati e per la verifica della legittimità della loro eventuale degradazione a chirografo.


Con riferimento alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, il Tribunale affronta l’interpretazione dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, chiarendo che il confronto tra “classi dello stesso grado” deve essere limitato alle sole classi di creditori privilegiati degradati per incapienza e non esteso ai creditori chirografari ab origine. Tale interpretazione è ritenuta coerente con la direttiva (UE) 2019/1023 e con la disciplina nazionale di recepimento, nonché funzionale alla tutela dei creditori prelatizi non integralmente soddisfatti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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