Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34139 - pubb. 17/01/2026
Misure protettive, sospensione o revoca degli affidamenti, garanzie di terzi e segnalazione in Centrale Rischi
Tribunale Napoli, 01 Dicembre 2025. Est. De Gennaro.
Tribunale – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari – Conferma – Presupposti – Estensione
Durante la composizione negoziata della crisi d’impresa il bilanciamento tra l’art. 16, 5° comma, del CCII, ed il principio della “sana e prudente gestione”, sancito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U. Bancario) ed a cui la banca deve attenersi anche per escludere il rischio di una futura imputazione di concessione abusiva del credito, comporta che la sospensione o la revoca degli affidamenti non possa essere giustificata con degli effetti economici negativi subiti dalla banca in conseguenza del peggioramento della classificazione della posizione creditoria o del maggior accantonamento a fondo rischi bensì esclusivamente:
-) da una prognosi sul futuro dell’impresa che, alla stregua della normativa di vigilanza prudenziale, risulti infausta;
-) ovvero altre ragioni svincolate dalla composizione negoziata quali ad es. la presenza di anomalie incompatibili con la continuazione dell’erogazione del credito, l’utilizzo continuativo del fido senza rientri, o veri e propri illeciti (sconto di comodo o duplicazioni di titoli, percentuali anomale di insoluti sul portafoglio anticipato, distrazione di incassi sul portafoglio anticipato, ecc.).
Le misure cautelari possono anche estendersi fino ad inibire l’escussione di singole garanzie prestate dai terzi indicate dall’imprenditore atteso che l’escussione delle garanzie concesse dai fideiussori genererebbe consistenti crediti di regresso che potrebbero compromettere il buon esito della composizione negoziata della crisi.
La necessità di preservare il buon esito della composizione negoziata della crisi, infine, legittima anche la concessione della misura cautelare dell’inibitoria della segnalazione di eventuali revoche di credito nella Centrale dei Rischi in quanto tale misura non si traduce in un’imposizione di un facere bensì di un mero pati. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
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