Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34354 - pubb. 26/02/2026

Procedura del consumatore: ammissibile la moratoria ultrabiennale con il consenso implicito del creditore ipotecario

Tribunale Napoli Nord, 02 Febbraio 2026. Est. De Vivo.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Esecuzione immobiliare pendente – Moratoria ultrabiennale del credito ipotecario – Ammissibilità – Condizioni – Consenso implicito del creditore



Malgrado l’art. 67, comma 5, CCII, preveda la moratoria fino a due anni per il pagamento dei creditori privilegiati, con riconoscimento degli interessi legali, da intendersi come termine finale – decorrente dalla omologazione - entro cui pagare i creditori prelatizi (cfr. Trib. Napoli Nord 7.5.2025), nondimeno è ammissibile il piano che prevede il pagamento del creditore ipotecario oltre il biennio, con riconoscimento degli interessi al tasso legale, ogniqualvolta il creditore inciso dalla moratoria, sebbene destinatario di rituali comunicazioni da parte dell’OCC, non abbia formulato osservazioni nel termine di cui all’art. 70, comma 3, CCII, né si sia costituito in vista dell’udienza in contraddittorio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[n.d.r.]
Fattispecie peculiare e molto interessante, caratterizzata dalla pendenza di esecuzione immobiliare avente ad oggetto l’abitazione adibita a residenza principale del debitore e della di lui famiglia. Il piano di ristrutturazione prevede il mantenimento della proprietà della casa in capo al debitore, il pagamento dei creditori privilegiati generali entro due anni e il pagamento del creditore ipotecario, per la quota corrispondente al valore ricavabile dalla liquidazione, in 6 anni e 9 mesi, con riconoscimento degli interessi legali, e pagamento in nove anni della quota degradata al chirografo del credito ipotecario. Fattispecie, dunque, estranea alla previsione della prosecuzione del mutuo ipotecario in regolare ammortamento, ex art. 67, comma 5, CCII, ma caratterizzata dalla moratoria ultrabiennale del creditore ipotecario, in assenza di sue osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII.
La decisione muove dalla condivisione dell’orientamento giurisprudenziale del medesimo tribunale napoletano che interpreta il termine biennale della moratoria come termine finale, entro cui va pagato il credito assistito da prelazione, e non come termine iniziale (contra, Cass. 9549/2025).



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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