Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34476 - pubb. 18/03/2026
Inammissibilità del concordato preventivo di gruppo per difetto dei presupposti e per criticità della finanza esterna
Tribunale Civitavecchia, 09 Febbraio 2026. Pres. Nardone. Est. Barzellotti.
Concordato preventivo di gruppo – Autonomia soggettiva delle imprese del gruppo – Autonomia delle masse attive e passive – Inammissibilità della proposta relativa a una impresa – Inammissibilità dell’intera proposta di gruppo
Concordato preventivo – Finanza esterna – Beni gravati da ipoteca – Non libera distribuibilità delle somme ricavate
La nozione di gruppo di imprese non determina la nascita di un nuovo e unitario soggetto giuridico, permanendo l’autonomia giuridica delle singole imprese e delle rispettive masse attive e passive; ne consegue che la proposta di concordato di gruppo non può contenere elementi di confusione tra i patrimoni delle imprese appartenenti al gruppo.
In virtù del principio di unitarietà del procedimento concorsuale di gruppo, l’inammissibilità della proposta riguardante una delle imprese partecipanti comporta l’inammissibilità dell’intera proposta concordataria del gruppo, venendo meno il rapporto di coordinamento tra le proposte e il piano concordatario delle imprese volto alla definizione unitaria dello stato di crisi o di insolvenza.
Quando i beni destinati a generare finanza esterna sono gravati da ipoteca, la liquidità ricavata dalla loro liquidazione deve essere utilizzata per la soddisfazione dei creditori ipotecari e non può essere liberamente distribuita agli altri creditori secondo il principio della priorità relativa.
[Nel caso di specie, il Tribunale rileva plurimi profili di criticità della proposta concordataria. In particolare, la finanza esterna prospettata dalle società non risulta liberamente distribuibile, in quanto i beni offerti sono gravati da ipoteche. La liquidità derivante dalla eventuale liquidazione di tali beni dovrebbe infatti essere destinata in via prioritaria alla soddisfazione dei creditori ipotecari, con la conseguenza che non può essere utilizzata secondo il principio della priorità relativa per la soddisfazione degli altri creditori. Ulteriore profilo di criticità deriva dal fatto che la proposta prospetta l’utilizzo della finanza esterna per soddisfare nella misura del venti per cento i creditori chirografari, mentre la normativa richiede che tale percentuale riguardi i creditori privilegiati degradati per incapienza. La proposta, inoltre, non indica il grado percentuale di soddisfazione di tali creditori, né specifica l’ammontare dei crediti assistiti da ipoteca sui beni destinati a generare la finanza esterna.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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