Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34497 - pubb. 24/03/2026

Pignoramento immobiliare: è perentorio il termine per il deposito della nota di trascrizione eseguita dal creditore?

Tribunale Bari, 06 Febbraio 2026. Pres. Ruffino. Est. Chibelli.


Pignoramento immobiliare – Deposito della nota di trascrizione – Trascrizione eseguita dal creditore


Pignoramento immobiliare – Prova della trascrizione



Quando la trascrizione del pignoramento immobiliare è eseguita dal creditore ai sensi dell’art. 555, ultimo comma, c.p.c., l’art. 557 c.p.c. non prevede un termine perentorio di quindici giorni per il deposito della nota di trascrizione né commina l’inefficacia del pignoramento in caso di tardivo deposito.


In assenza di una previsione normativa espressa che stabilisca un termine perentorio, il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, quando la trascrizione sia stata effettuata dal creditore, può avvenire fino all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., purché la trascrizione del pignoramento sia stata eseguita e sia documentabile.


Anteriormente all’udienza ex art. 569 c.p.c., la prova della trascrizione del pignoramento può essere fornita anche mediante visura ipotecaria contenente gli estremi della nota di trascrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Ettore Gorini


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